RECUPERO

Attività di sostegno e di recupero delle carenze formative; ammissione alla classe successiva.

L’O.M 92/2007 ha stabilito che “Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa che ogni istituzione scolastica predispone annualmente”. In relazione alla suddetta ordinanza, nella seduta del 13/12/2007, il Collegio dei Docenti ha individuato i criteri generali e le modalità di effettuazione di tutte quelle azioni aventi per obiettivo il superamento delle lacune formative e il successo scolastico.

Tali azioni si distinguono tra interventi di sostegno e attività di recupero.

Interventi di sostegno: sono finalizzati a prevenire l’insuccesso scolastico e possono svolgersi in ogni periodo dell’anno. Essi comprendono:

­ – il recupero in itinere utile a colmare tempestivamente le lacune degli allievi nel corso della ordinaria attività didattica;

­ – sportelli di materia concordati con l’insegnante;

­- interventi di rimotivazione allo studio effettuati da personale esperto messo a disposizione dallo Sportello Territoriale Antidispersione della Provincia di Milano;

­ – l’assegnazione di un tutor didattico con compiti di consulenza e assistenza agli alunni nella promozione dello studio individuale.

Attività di recupero: sono destinate agli studenti che riportano insufficienze negli scrutini intermedi e finali.

Esse sono così determinate:

­- si svolgono nei mesi di febbraio-marzo e giugno-luglio;

­ – ogni intervento ha una durata minima fissata per ogni disciplina coinvolta nell’attività di recupero;

­ – si concludono con verifiche oggettive e documentate;

­ – possono rivolgersi a gruppi di studenti provenienti da classi parallele o a gruppi di studenti di classi diverse con carenze formative omogenee.

Il Consiglio di Classe:
­ – individua la natura delle carenze
­ – indica gli obiettivi dell’azione di recupero;
­- programma e attua le attività di sostegno e/o di recupero
­ – delibera le modalità di realizzazione delle verifiche (scritte/orali/pratiche.);
­-  certifica gli esiti;
­- organizza le verifiche estive;
­- delibera l’integrazione dello scrutinio finale.

I corsi di recuperi si concludono con una prova di verifica.

Per ogni allievo sono attivati al massimo due corsi di recupero.

Nel caso in cui i genitori non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, devono darne comunicazione formale, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alla verifica finale.

Sono oggetto di recupero le carenze registrate nell’acquisizione:

­- delle competenze relative agli assi culturali di cui al DM 139/2007

­- di competenze trasversali (metodo di studio) per gli allievi delle classi prime – delle specifiche competenze disciplinari (per studenti del triennio).

Dopo lo scrutinio di giugno

Lo scrutinio di fine anno si conclude per gli alunni con uno dei seguenti risultati:

­ – giudizio positivo e conseguente ammissione alla classe successiva;

­- giudizio negativo di non promozione;

­ – sospensione del giudizio.

Nei confronti degli alunni per i quali vi sia il rinvio del giudizio finale, la scuola può attivare corsi di recupero individuabili sulla base della:

­ – maggiore frequenza significatività delle discipline caratterizzanti l’indirizzo di studio.

Nel caso in cui i genitori decidano di non avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola,devono darne comunicazione formale, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alla verifica finale.

­ – i docenti dedicano le ultime ore di lezione dell’anno scolastico ad attività di orientamento per il lavoro estivo degli alunni;

­- da metà giugno a metà luglio si svolgono i corsi di recupero con verifica finale dei partecipanti al corso.